Art. 1 – E’ istituita con sede in Palermo, provvisoriamente presso l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo, la "Fondazione internazionale pro Herbario Mediterraneo" con l’intento di sostenere le attività di ricerca e di studio sulla flora mediterranea e in particolare quelle connesse alla realizzazione nella Città di Palermo dell’Herbarium Mediterraneum, struttura scientifica avente la fisionomia e le funzioni di Erbario internazionale a disposizione di studiosi italiani e stranieri, patrocinata dall’O.P.T.I.M.A. (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area).
Art. 2 – Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme elencate nell’atto costitutivo della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni. Il patrimonio della Fondazione può essere costituito altresì da beni immobili acquistati o ricevuti in donazione o lascito.
Art. 3 – La Fondazione ha il fine di favorire lo sviluppo delle conoscenze sulla flora mediterranea incoraggiando e agevolando le ricerche scientifiche utili a questo fine, mediante il sostegno alle attività dell’Herbarium Mediterraneum e in particolare:
— promuovendo, con sovvenzioni, nuove esplorazioni floristiche nel territorio della regione fisica mediterranea e dei territori contermini utili ai suddetti fini;
— facilitando con ogni mezzo ritenuto idoneo lo studio dei materiali raccolti;
— pubblicando o contribuendo alla pubblicazione dei risultati scientifici delle indagini sulla flora mediterranea;
— contribuendo all’incremento delle collezioni di scritti e di campioni d’Erbario che costituiscono i documenti della flora dei paesi del Bacino mediterraneo;
— premiando studiosi che abbiano compiuto ricerche con risultati originali per il progresso degli studi sulla flora mediterranea;
— favorendo la formazione di giovani studiosi mettendo loro a disposizione apposite borse di studio da fruire presso rinomate istituzioni italiane o estere.
A tale scopo i proventi annuali della Fondazione di cui ai successivi articoli potranno essere erogati sia per sostenere annualmente le attività sopramenzionate sia per far fronte ad eventuali altri oneri connessi con il funzionamento della Fondazione.
Art. 4 – L’ammontare delle spese per le attività annuali previste sarà stabilito all’inizio di ogni esercizio dal Consiglio di Amministrazione in base alle disponibilità del bilancio della Fondazione di cui al penultimo comma dell’Art. 2.
Eventuali economie potranno, in tutto o in parte, sommarsi alle disponibilità dell’esercizio dell’anno successivo o andare ad incrementare il patrimonio della Fondazione.
Art. 5 – La Fondazione provvede ai suoi fini:
a) con le rendite patrimoniali al netto;
b) con gli altri proventi, non destinati ad aumentare il patrimonio, che pervengano in qualsiasi modo alla Fondazione da parte di persone o enti che siano interessati al progresso dell’attività scientifica e divulgativa promossa dalla Fondazione;
c) con eventuali proventi delle proprie attività .
Art. 6 – Sempre al fine di provvedere ai suoi fini, la Fondazione potrà richiedere e ottenere contributi da enti pubblici e da privati così come potrà destinare proprie risorse per acquistare beni immobili funzionali per l’erbario e, comunque, al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione.
Art. 7 – Sono organi della Fondazione:
— il Consiglio di Amministrazione;
— il Comitato scientifico;
— il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione è composto ordinariamente da 8 membri. Sono membri del Consiglio di Amministrazione:
— il Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Palermo;
— il Segretario generale pro tempore dell’O.P.T.I.M.A. (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area);
— il coordinatore pro tempore del progetto "Herbarium Mediterraneum" designato dall’O.P.T.I.M.A. fra i suoi aderenti di Palermo;
— il Soprintendente ai beni culturali e ambientali della Provincia di Palermo;
— il Presidente del Comitato Scientifico;
— il Dirigente generale del Dipartimento Regionale sviluppo rurale della regione Siciliana o un suo delegato;
— due membri designati rispettivamente dal Comune di Palermo e dal Museo Francesco Minà Palumbo di Castelbuono.
Nell’eventualità che in futuro si ravvisasse l’opportunità di aumentare il numero dei suoi componenti, con il chiamare a farne parte persone aventi competenze riguardo gli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione in carica avrà facoltà di deliberare l’aumento dei suoi componenti fino ad un massimo di quattro unità con votazione nominale e a maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 9 – Il Consiglio all’atto del suo insediamento eleggerà al suo interno il Presidente.
Il Presidente rappresenta la Fondazione in ogni atto civile, amministrativo o giudiziario; convoca e presiede le adunanze del Consiglio, prende in caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno salvo riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine; egli riferisce annualmente con una relazione al Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta dalla Fondazione. Il Consiglio potrà nominare un Vice Presidente e un Amministratore delegato. Il Presidente o l’Amministratore delegato, quando nominato, provvederà ad eseguire le decisioni del Consiglio di Amministrazione nonché ad emettere i mandati di pagamento sulla Banca che farà il servizio di tesoreria della Fondazione.
Art. 10 – In assenza del Presidente il Vice Presidente lo sostituisce in tutte le funzioni. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, fa le loro veci il membro più anziano di età fra i Consiglieri presenti.
Art. 11 – Le adunanze del Consiglio di Amministrazione da tenersi a Palermo, di norma, presso la sede della Fondazione, sono ordinarie e straordinarie. Le prime sono tenute almeno una volta l’anno nelle epoche stabilite per l’esame del conto consuntivo, per l’approvazione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni del medesimo. Le altre saranno tenute ogni qualvolta lo richiederanno motivi di urgenza o di opportunità sia per invito del Presidente, sia in seguito a domanda di almeno tre Consiglieri.
Art. 12 – Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l’intervento di almeno la metà dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente o di chi ne fa le veci a norma dell’Art. 9. Le votazioni si fanno normalmente per appello nominale, ma avranno luogo a voti segreti nei casi in cui si trattano questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non sarà da computarsi chi, avendo interesse, non può prendervi parte.
Art. 13 – I processi verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni, tenuti in apposito registro, sono stesi da un Consigliere, di volta in volta delegato, e sono firmati da questi e dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Art. 14 – Il Consiglio provvede alla Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e al suo regolare funzionamento; compila ed approva i bilanci di previsione; delibera i conti consuntivi; delibera l’ammontare delle somme da erogarsi per le attività a sostegno dell’Herbarium Mediterraneum; delibera regolamenti particolari relativi alle attività della Fondazione ed alle procedure e competenze del Comitato scientifico su avviso dello stesso Comitato; delibera circa l’accettazione di eventuali donazioni di cui alla lettera b) dell’Art. 5, tenendo presente gli eventuali oneri imposti dalle stesse.
Il Consiglio di Amministrazione nelle sue decisioni tiene conto del parere del Comitato scientifico, di cui al seguente Art. 15.
Nella gestione delle attività patrimoniali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi alle seguenti norme sia per quanto concerne l’impiego di capitali che la formazione dei bilanci:
1.- Il patrimonio della Fondazione potrà essere impiegato in tutto o in parte in titoli di Stato e di Enti pubblici o assimilabili.
2.- Una parte del reddito patrimoniale, non inferiore al 20%, dovrà essere devoluto a fronteggiare gli effetti di possibili future svalutazioni del patrimonio della Fondazione.
3.- Annualmente entro il mese di marzo sarà provveduto alla formazione di un bilancio di esercizio con conto dei profitti e delle spese, da redigersi secondo le norme, per quanto applicabili, dettate dal Codice Civile per le Società per azioni.
Art. 15 – Il Comitato scientifico, composto di cinque membri, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, quattro di essi su designazione dell’O.P.T.I.M.A. e uno su designazione del Direttore scientifico dell'Herbarium Mediterraneum dell’Università degli Studi di Palermo.
Il Comitato scientifico elegge fra i suoi membri il Presidente.
Il Presidente convoca il Comitato scientifico, di norma presso la sede della Fondazione, ne fissa l’ordine del giorno e presiede le sedute; partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione; cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato scientifico.
Possono far parte del Comitato scientifico uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 – Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all’anno, per convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Quando sia opportuno, consultazioni e deliberazioni per via telematica, postale o fax potranno darsi luogo al posto di riunioni fisiche.
Art. 17 – Il Comitato scientifico:
— consiglia il Consiglio di Amministrazione su questioni di carattere scientifico relative allo sviluppo delle attività e delle strutture della Fondazione;
— considera e delibera, qualsiasi volta che gliene sia stato dato mandato, le concrete ed immediate misure implementative del programma scientifico della Fondazione.
Art. 18 – L’esercizio finanziario della Fondazione, salvo il primo anno di attività, ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Art. 19 – La revisione dei conti è affidata ad un Colleggio costituito da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 20 – Il Collegio dei revisori esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo prima che siano sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione ed esprime su di essi e sulla tenuta dei conti il suo motivato giudizio mediante apposita relazione.
Art. 21 – Tutte le cariche, sia in Consiglio di Amministrazione sia in Comitato scientifico che il Colleggio dei Revisori, hanno durata di sei anni. I membri dei suddetti organi restano in carica fino al rinnovo degli stessi e sono riconfermabili. Tutte le cariche sono a titolo gratuito; ai membri non residenti sarà corrisposto il rimborso spese.
Art. 22 – La Fondazione per assolvere in pieno agli scopi istituzionali e sempre che ne abbia la necessità e le possibilità potrà avere sede e personale propri o in affidamento.
Art. 23 – In caso di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto all’Università degli Studi di Palermo che lo destinerà in funzione delle stesse finalità della disciolta Fondazione ed in primo luogo a vantaggio dell’Herbarium Mediterraneum.
Art. 24 – Il presente statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione potrà essere modificato per quant’altro si renda necessario e opportuno per il regolare funzionamento della Fondazione.
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